L'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori ha svolto storicamente, attraverso la mediazione giudiziaria, un ruolo centrale di garanzia dell'effettività delle tutele dei diritti sindacali. La norma ha dovuto confrontarsi con le disarmonie e le fibrillazioni del sistema delle relazioni industriali svolgendo una funzione che andata ben al di là delle sue finalità originarie.
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Tuttavia la formulazione della norma risulta incoerente con le modifiche apportate all'art. 19 St. lav. prima dal referendum del 1995 e successivamente per opera della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013; da qui la necessità di un intervento manutentivo della disposizione, che ridefinisca i criteri di legittimazione attiva e di interesse ad agire tenendo conto delle diverse forme che assume oggi l'interesse collettivo, a seguito della frammentazione dei rapporti di lavoro e della figura del datore di lavoro. Occorre inoltre pervenire ad una ricomposizione degli altri strumenti che il legislatore in progresso di tempo ha introdotto a protezione di diversi interessi, anch'essi collettivi o individuali plurimi, quali quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, alla repressione delle discriminazioni o alle situazioni giuridiche individuali caratterizzate dalla comune origine e dall'omogeneità dei diritti (c.d. class action). Sono tutte ipotesi che vanno lette all'insegna di una prospettiva che vede nel sindacato il baricentro delle tutele, e che perciò si pongono in rapporto sinergico con l'art. 28. Lo studio, attraverso una ricostruzione storico- evolutiva e un'analisi dei percorsi giurisprudenziali, individua gli elementi sintomatici dell'eterogeneo sistema di tutela offrendo alcuni spunti de iure condendo su particolari profili.
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