La formula dell’ordine pubblico e del buon costume, così come pensata dai compilatori napoleonici, e da allora in poi nella codicistica europea, assume un significato funzionale: al centro dell’ordinamento si stagliano la libertà, l’individuo e i rapporti tra privati, e se ne riconosce il loro primato; alla clausola generale è invece attribuito il compito di essere un limite non solo esterno, esprimendo interessi generali della comunità sociale, ma anche interno, come presidio a protezione della proprietà e della stessa autonomia dell’iniziativa privata, nella sua espressione più ampia. Essa rappresenta il dispositivo tecnicogiuridico diretto (e pensato) per sanzionare, anche in assenza di norme espresse, la violazione della generale visione liberale dell’attuazione giuridico-economica dei rapporti tra gli individui, qualificandosi come principio generale di tutela delle libertà economiche.
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