Prendendo le mosse dalla categoria dell’errore giudiziario, che rappresenta un rischio inevitabile connaturato all’esercizio della giurisdizione, il legislatore ha individuato alcune fattispecie suscettibili di determinare pregiudizi a chi vi sia sottoposto (in qualità di indagato, imputato, di persona offesa o di altro soggetto interessato dal processo) che meritano di essere indennizzati.
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Lesioni ben distinte da quelle derivanti dalla responsabilità del magistrato, regolata da apposita normativa ed esulante dal presente studio che si riferisce, invece, alla mera attività giudiziaria lecita. Il legislatore, nell’ambito del processo penale, ha disciplinato istituti, ormai tradizionali, quali la riparazione dell’errore giudiziario, la riparazione per l’in- giusta detenzione e l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, che rappresentano forme di rimedio successivo rispetto alla produzione del danno. Con gli interventi normativi degli ultimi anni, oltre al potenziamento dei rimedi ex post (rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, tutela del diritto all’oblio), è stata avviata la stagione dei rimedi preventivi con i quali il legislatore si prefigge di evitare a monte il verificarsi del danno mediante strumenti che perseguono l’efficienza processuale (tra gli altri, il rafforzamento della presunzione di innocenza e la limitazione della durata dei procedimenti mediante l’improcedibilità in appello e in Cassazione). Il presente studio, oltre ad evidenziare le fattispecie di danno non ancora regolamentate, si propone di individuare rimedi di riparazione del danno alternativi a quelli patrimoniali e di ampliare il novero dei legittimati passivi al ristoro, al fine di garantire la copertura più ampia possibile dei pregiudizi derivanti dalla celebrazione del processo penale.
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