Nella prassi applicativa risultante dalle massime espresse da alcuni dei più noti consigli notarili in tema di limiti convenzionali statutari alla circolazione delle azioni, emerge un sostanziale appiattimento della regolamentazione convenzionale statutaria dei limiti alla circolazione delle azioni sulla disciplina dettata per la circolazione delle quote di società a responsabilità limitata, risultandone, non solo, una maggiore aderenza di clausole presenti negli statuti di società per azioni alla disciplina dettata per l'altro tipo sociale, ma soprattutto un notevole ampliamento dei margini di manovra contrattuale in punto di circolazione delle azioni, analogamente a quanto consentito in punto di circolazione delle quote. Una lettura maggiormente rigorosa dell'art. 2355-bis c.c. consente invece di coglierne la ratio, coincidente con l'intento non già di allargare i confini dell'autonomia contrattuale dei soci o di fornire agli operatori modelli esemplificativi di clausole limitative della circolazione delle azioni, bensì, al contrario, di delimitare nelle società per azioni gli spazi concessi ai soci in punto di circolazione delle azioni, in linea con i principi generali ed ispiratori della riforma di questo tipo sociale.
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