Il diritto internazionale tradizionale era ripartito in due branche distinte: diritto internazionale di pace e diritto internazionale bellico. Il primo disciplinava le relazioni tra Stati in assenza di un conflitto armato. Il secondo veniva applicato una volta che il conflitto armato avesse inizio e per tutta la durata delle ostilità.
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Il diritto internazionale bellico disciplinava sia i rapporti tra i contendenti sia i rapporti tra questi e i terzi Stati. In questo secondo caso, la disciplina era una parte separata del diritto internazionale bellico e veniva denominata diritto della neutralità. Il diritto di ricorrere alla forza armata (ius ad bellum) veniva considerato come parte del diritto internazionale di pace, mentre il diritto relativo alla disciplina delle ostilità tra belligeranti e delle relazioni tra questi e terzi Stati (ius in bello) faceva parte delle trattazioni di diritto internazionale bellico. L’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, che ha bandito la guerra nelle relazioni internazionali, ha segnato l’inizio di un processo volto a diminuire l’importanza del diritto bellico nelle trattazioni dottrinali. L’incertezza circa l’esistenza di un vero e proprio stato di guerra una volta che fossero scoppiate le ostilità, ha indotto a trattare il diritto bellico nel quadro del diritto internazionale di pace, spesso in una parte separata dedicata al diritto dei conflitti armati.
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