L’introduzione del comma 2 bis, nell’art. 448 c.p.p., ad opera della legge n.
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103 del 2017, che – innovando rispetto al sistema dell’88 – per la prima volta, ha delineato i casi di ricorso in cassazione contro le sentenze di patteggiamento, diventa l’occasione per riflettere ancora sul rito semplificato, sebbene dottrina e giurisprudenza, fin dai primi esordi dell’istituto, si siano a lungo impegnate nella esegesi delle disposizioni che lo regolano. E, poiché la Carta dei diritti costituisce un punto di riferimento imprescindibile per il legislatore nel momento della produzione normativa ma, al tempo stesso, una insostituibile guida per l’esegeta nella sua attività interpretativa, la lettura di quelle norme è condizionata – deve essere condizionata – dai precetti contenuti nella Costituzione. Dunque, solo dopo aver individuato gli irrinunciabili capisaldi sui quali fonda il modello di processo costituzionale si potrà procedere alla corretta ermeneusi della disciplina codicistica del patteggiamento, prediligendo l’interpretazione che risulti ossequiosa di quel tipo di organizzazione o, laddove non sia possibile, riconoscendo la incostituzionalità dell’istituto. Uno sguardo ai meccanismi negoziali adoperati oltre confine appare, poi, un utile ed ulteriore prospettiva di studio, sotto un duplice versante. In un’ottica di armonizzazione, le fonti comunitarie, da lungo tempo, hanno sollecitato gli Stati membri ad uniformarsi nella disciplina dei modelli alternativi di definizione del processo e, a tal uopo, sono state predisposte minime garanzie che dovrebbero essere assicurate in tutti gli Ordinamenti giuridici. Sicché, diventa importante comprendere se il legislatore italiano si sia adeguato ad esse. Sotto altro aspetto, l’esame dei più rilevanti modelli di giustizia consensuale adottati dagli Stati comunitari – e dei relativi mezzi di gravame esperibili avverso la sentenza recettiva dell’accordo – potrebbe divenire un riferimento proficuo per individuare possibili alternative alle tipiche forme negoziali predisposte nel nostro sistema processuale. Una volta ricostruito l’istituto alla luce di tutte queste indicazioni, si potrà riflettere sulle vicende impugnative. Invero, se il legislatore del 2017 ha ridotto le questioni prospettabili nel giudizio in cassazione ragionando sulle specificità del procedimento semplificato e sugli spazi di negoziabilità ivi riconosciuti, è conseguenziale che qualsiasi critica sulla disciplina codicistica che delinea gli strumenti attivabili e le doglianze contestabili in quella sede, possa essere correttamente svolta solo quando si sia chiarita la natura giuridica della sentenza recettiva dell’accordo formulato dalle parti.
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