Le lezioni che seguono prendono in esame le forme attuali dell’azione pubblica nell’economia che appaiono più significative. La scelta degli argomenti ed il modo della trattazione procedono dalla premessa che convenga distinguere, nell’ambito delle regole e degli istituti giuridici, quelli che hanno effetti economici, e quelli che hanno oggetto economico.
[...]
La distinzione è utile, perché i parametri di giudizio per valutare la compatibilità con i principi costituzionali cambiano secondo che le misure considerate si iscrivano nell’una o nell’altra categoria. Le ragioni dell’economia sono raramente assenti nelle leggi che riguardano le attività dei consociati, ed è anche la loro presenza che detta le soluzioni di volta in volta adottate dal legislatore per promuovere e tutelare questo o quell’interesse pubblico particolare. La legislazione ambientale ne è chiaro esempio: la tutela dell’ambiente comporta prescrizioni che riguardano anche le modalità di svolgimento delle attività produttive ma, in questo come in molti altri casi, le disposizioni di legge, pur avendo rilevanti effetti per l’economia, perseguono la tutela di altri interessi; in questo senso esse non hanno oggetto economico, anche se i contenuti delle disposizioni riflettono la considerazione per le ricadute che ne seguiranno per l’economia. I risultati economici sono invece l’oggetto immediato delle disposizioni che regolano i mercati o che rendono disponibili beni e servizi a condizioni diverse da quelle offerte dal mercato. In queste lezioni l’attenzione è rivolta ad alcuni istituti giuridici che hanno oggetto economico. Premesse alcune nozioni di carattere generale, utili per la comprensione del dibattito che accompagna le scelte di volta in volta effettuate, gli aspetti del diritto pubblico dell’economia che si è scelto di trattare riguardano: 1. la regolazione economica, cioè l’azione dei pubblici poteri che regola la condotta delle imprese nei settori un tempo riservati a monopolisti legali e oggi liberalizzati in conformità alle direttive europee; 2. i servizi pubblici, cioè l’attività produttiva che è svolta dai poteri pubblici, per mezzo degli strumenti organizzativi disposti dall’ordinamento (imprese pubbliche, concessionari), per la provvista di servizi a condizioni diverse da quelle che risulterebbero dal mercato; 3. la conformazione dei mercati, cioè le restrizioni quantitative all’ingresso degli operatori economici in alcuni mercati, dettate dalla definizione autoritativa del rapporto tra domanda e offerta; 4. infine, poiché l’operatore economico pubblico, quando intende stipulare contratti di un certo valore, è tenuto a scegliere la controparte mediante gara – il che pone a suo carico oneri rilevanti in termini di tempo e di costi organizzativi, dai quali sono invece esenti le imprese del settore privato – saranno esposti i principi che ispirano questa differenza di trattamento e l’estensione che essa ha avuto nelle applicazioni recenti [Dall'introduzione]
Lo trovi in
Scheda
Links
VAN00@Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza