Il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (noto come Codice Antimafia) ha subito significative modifiche con la legge 17 ottobre 2017 n. 161 che ha integrato fra l’altro l’art. 34 (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende) e introdotto ex novo l’art. 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende).
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Alla luce della notevole importanza di queste novità per l’attività professionale dell’amministratore giudiziario nelle evolute vesti di gestore e/o controllore delle attività assoggettate a tali misure il testo si propone di esplorare a tutto tondo i due nuovi istituti – introdotti sulla scorta dell’esigenza sempre più avvertita di costruire un sistema capace di individuare soluzioni diversificate e più ampie rispetto a quelle sinora adottate per fronteggiare le aggressioni criminali ai patrimoni aziendali– per i quali l’obiettivo principale dell’amministratore giudiziario non è più lo spossessamento gestorio dell’azienda finalizzato all’ablazione di patrimoni aziendali di provenienza illecita ma il disinquinamento delle attività economiche mediante l’introduzione di nuove forme di vigilanza e controllo sulle attività dell’impresa infiltrata dal crimine organizzato salvaguardando al contempo la continuità produttiva e le risorse (umane in primo luogo) delle imprese “agevolatrici” costruendo un percorso di possibile “permanenza” delle stesse sul libero mercato nella piena legalità.
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