L'istituto del whistleblowing è sostanzialmente nuovo, è stato introdotto attraverso più passaggi nell'arco di un quinquennio (2012-2017) ed è destinato a conoscere un ulteriore processo di assestamento a seguito dell'esecuzione della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937.
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Lo studio analizza il processo evolutivo che ha portato ad estrapolare dal diritto di critica (riconosciuto, non senza resistenze, al lavoratore) il diverso diritto di segnalare illeciti — non solo di rilievo penale — in ambito lavorativo (pubblico e privato), da un canto, con l'escludere la sua qualificazione in termini di violazione dell'obbligo di fedeltà (comunque inteso) e, dall'altro, con il ricollegare a detto esercizio una cogente e puntuale protezione legale da ricadute negative sul rapporto di lavoro. Per tale ragione, partendo dalla constatazione di un preciso interesse pubblico alla collaborazione con la giustizia e di una carenza di tutela per il denunciante/segnalante (anche se lavoratore), è stato ricostruito il contributo della giurisprudenza, della dottrina e della contrattazione collettiva all'individuazione di forme di tutela per il whistleblower antecedenti e successive alla legge 30 novembre 2017, n. 179. Quanto rimasto per decenni affidato prevalentemente ad una giurisprudenza illuminata (che ha implicato il richiamo in questa sede della principale casistica) ha trovato finalmente un testo normativo di riferimento, sia per il settore pubblico che per quello privato, dove l'istituto della segnalazione di illeciti trova una sua definizione, un suo contenuto e una sua autonomia pur continuando a sollevare — ma avrebbe sorpreso il contrario — problemi di interpretazione e di raccordo. Peculiare attenzione è stata data infine alla segnalazione anonima presentata dal lavoratore e al conflitto di tutela tra il lavoratore segnalante e quello segnalato nonché all'evoluzione della disciplina — anche su input comunitario — alla ricerca di un appagante punto di equilibrio tra interessi ed obblighi datoriali, modalità di esercizio e garanzie riconosciute ai lavoratori.
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