Le norme in materia di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalle società estere controllate, meglio note con l'acronimo di norme c.f.c., occupano un piano di primo ordine tra gli istituti individuati dagli Stati al fine di salvaguardare le proprie prerogative impositive.
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In particolare, tali regimi rispondono all'esigenza di disciplinare il flusso delle nuove manifestazioni di ricchezza, sempre meno ri(con)ducibili ad una dimensione spaziale definita, stante la difficoltà di individuare, in relazione alle nuove modalità di conseguimento dei redditi da parte degli operatori economici, il luogo di creazione del valore. Pur nelle specificità che caratterizzano ogni disciplina positiva, il regime in esame si sostanzia nell'imputazione dei redditi direttamente al soggetto controllante che risiede nello Stato a fiscalità ordinaria, a prescindere dall'effettiva distribuzione di utili da parte della controllata ed in deroga all'autonomia giuridico-tributaria di quest'ultima. Le norme si iscrivono, quindi, in una logica preventiva di difesa del sistema fiscale domestico al fine di rimpatriare i flussi di ricchezza artificiosamente deviati all'estero. Nonostante la sempre maggiore attenzione riservata soprattutto in ambito internazionale al regime quale primario rimedio per contrastare fenomeni di drenaggio e apolidia fiscale, la disciplina in esame non era stata ancora oggetto di un approfondimento monografico seppur la stessa, nella sua complessità, interessi punti nevralgici dell'ordinamento positivo. Di qui l'idea di svolgere un'analisi di ampio respiro che, oltre ad approfondire la natura e finalità della disciplina, non mancasse di evidenziarne il ruolo sempre più centrale di risposta normativa alle nuove esigenze imposte dal mutato contesto economico e volano per un futuro ripensamento dei tradizionali paradigmi impositivi della fiscalità internazionale. In tale prospettiva il lavoro prende le mosse dall'analisi della primordiale implementazione nell'ordinamento statunitense, esaminandone la circolazione, per reciproca imitazione, negli altri ordinamenti, per giungere, attraverso un'analisi comparata delle principali varianti nazionali, ad approfondire la disciplina italiana, validata alla luce dei principi primi di matrice costituzionale ed europea.
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