Il finanziamento della lite da parte di terzi ha avuto un rapido sviluppo nel panorama europeo e, con peculiari modalità, ha iniziato ad affermarsi anche in Italia. Le manifestazioni di autonomia privata mediante le quali si realizza il Third Party Litigation Funding soddisfano interessi complessi e possono contribuire all'attuazione del principio di effettività della tutela.
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Le problematiche di ordine applicativo sollevate dagli accordi di finanziamento della lite sono però numerose. Evidenziati i limiti sottesi al tentativo di risolverle ricorrendo a categorie con valore descrittivo e mediante la qualificazione formale dei contratti che compongono la fattispecie, l'analisi si sofferma sulla funzione dell'attività negoziale e sulla necessità di valutarne in concreto la compatibilità con l'ordinamento vigente.
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