Mentre gli spettri della crisi tornano ad agitarsi sull’Europa, la traiettoria dell’integrazione sembra ferma a un binario morto. Alla rivendicazione del primato del diritto dell’Unione si oppongono argomenti identitari che ne scuotono gli equilibri costituzionali.
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Si avverte l’esigenza di ricostruire un principio di diritto costituzionale europeo che declini i rapporti Stati-Unione secondo un alfabeto comune. Questo principio deve cimentarsi con l’insegnamento più alto delle costituzioni del dopoguerra: la centralità della persona nel suo diritto-dovere di auto-determinarsi, singolo e membro di una collettività di eguali. Il principio di essenzialità germoglia su un terreno che il pensiero costituzionalistico applicato a uno spazio aperto qual è l’Unione ha in apparenza trascurato: quello che lega tutela dei diritti e assetti istituzionali. Mirando ad assicurare l’eguaglianza di Stati e cittadini in seno all’Unione, sancita dagli articoli 4(2) e 9 del TUE, questo principio stabilisce che un atto giuridico dell’Unione non può rivendicare obbligatorietà là dove susciti un dissenso intollerabile, segno di carente auto-normazione e quindi d’inaccettabile diseguaglianza. La misura di tale dissenso è data dal rapporto fra due grandezze: l’interpretazione della base giuridica – il mandato istituito col conferimento – e l’invasività degli effetti prodotti, da valutare anche in relazione alla contiguità della materia con l’area dei diritti fondamentali.
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