Nel corso dei Lavori preparatori al Codice penale del 1930, gli stessi membri della commissione ministeriale avevano già prefigurato, ante litteram, l’istituto che oggi chiamiamo “autoriciclaggio”.
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In particolare, al termine della seduta del 14 febbraio 1930 della prima sotto-commissione, era emerso il seguente interessante quesito: «Che cosa accade se vi è un “di più” nel profitto del delitto? Ad esempio, se il ladro, avendo rubato centomila lire di titoli, abbia, speculando con essi in borsa, guadagnato un milione: a chi spetta la differenza tra un milione e le centomila lire?»; ad un tale interrogativo si era risposto in modo piuttosto lineare, quasi en passant, come se esso non sollevasse problemi particolari, né teorici né applicativi: «La relazione ministeriale afferma che il profitto ottenuto mediante l’azione criminosa va confiscato, ed accenna esplicitamente alla confisca di ciò che rappresenta impiego redditizio del denaro di provenienza delittuosa».
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