L’espropriazione presso terzi è quella che, nel quadro dell’esecuzione mobiliare, permette la miglior realizzazione dei diritti del creditore e in questa prospettiva ha sempre riscosso un considerevole successo nella pratica.
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Si tratta di un mezzo esecutivo rimasto per decenni immutato, ma divenuto oggetto, con il XXI secolo, di numerosi interventi legislativi, i quali ne hanno mutato le caratteristiche essenziali. In particolare l’innovazione legislativa ha mirato, nella prospettiva di accelerare i tempi di questa espropriazione, a rendere l’espropriazione presso terzi – che in precedenza si intersecava più di ogni altro mezzo esecutivo con il processo di cognizione – maggiormente indipendente da quest’ultimo: obiettivo perseguito con la riduzione delle reciproche interferenze e l’abbandono dell’idea, prima centrale nella sistematica codicistica, della funzione meramente attuativa dell’esecuzione contrapposta all’attività di cognizione. Nella nuova prospettiva l’espropriazione presso terzi è tendenzialmente divenuta autosufficiente: laddove vi sia una esigenza di accertamento sarà il giudice dell’esecuzione a dover provvedere, seppure normalmente ai soli fini interni della procedura. È così scomparso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, sostituito da un più spiccio accertamento demandato al giudice dell’esecuzione, peraltro neppure sempre necessario, trovando applicazione in varie situazioni un riconoscimento presuntivo dell’obbligo del terzo sulla base del suo comportamento processuale. Se a ciò si aggiunge che il legislatore ha anche introdotto delle forme alternative a quelle tradizionali per instaurare la nostra procedura, appare evidente che il quadro che si presenta oggi all’interprete è profondamente diverso rispetto a quello del passato. La ricostruzione del nuovo sistema è stato dunque il primario obiettivo del presente commento, senza peraltro mai perdere di vista l’analisi della giurisprudenza e i profili operativi.
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