In linea generale, tutti i reati offendono la persona, giacché anche quelli posti a presidio di beni istituzionali come lo Stato, la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia (si tratta degli artt. 241-401) risultano mirati a una tutela almeno mediata della persona, assunta come punto di riferimento finale 1.
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Nella prospettiva delineata, dunque, va esclusa l’esistenza di reati che, direttamente o indirettamente, non provvedono a proteggerediritti o interessi dei consociati, considerati individualmente o nelle formazioni o gruppi in cui essi agiscono. Questa visione antropocentrica rappresenta una conquista del pensiero penalistico liberale recepito, sotto l’egida della Carta costituzionale, nell’Italia repubblicana; alla base di essa sta infatti il duplice postulato che ogni incriminazione penale tutela beni facenti capo al singolo e alle condizioni di esistenza della comunità sociale e che non sono ammissibili in ambito penale concezioni che affermano il predominio di una qualsiasi entità o istituzione sull’individuo.
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