Indagare una materia, come il leasing, a fondo scandagliata negli aspetti più controversi, potrebbe apparire superfluo. È tuttavia opportuno rilevare che il leasing costituisce un fertile terreno di confronto fra la mentalità tradizionalmente aformale ispirata al common law, ed una, tuttora formale, di civil law. Il leasing rappresenta un esempio significativo di c.d.
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globalizzazione degli schemi giuridici che si compie attraverso la circolazione di prassi contrattuali omogenee. La complessa vicenda economica alla base del leasing impone di riflettere sulla adeguatezza della tradizionale formula della bilateralità dello scambio ad esaurire gli interessi e la funzione espressi dalla operazione. Tale vicenda si contraddistingue per la partecipazione di tre soggetti, ai quali fanno capo, sul piano giuridico, autonomi interessi destinati a trovare reciproco fondamento e componimento all'interno di una articolata quanto unitaria struttura negoziale. Da qui la configurazione del finanziamento a mezzo leasing alla stregua di una singolare vicenda circolatoria del bene, alla quale partecipano tutte le parti della operazione.
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