Finalità essenziale del presente lavoro è quella di analizzare le singole condotte criminose disciplinate dagli artt. 2621 e ss. del Codice civile, condotte che possono essere consumate dal momento della costituzione della società fino al momento della sua liquidazione e conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.
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Esse sono trattate a seconda della loro corrispondenza a ciascuna fase della vita sociale, ovverosia quella della costituzione, quella della vita sociale propriamente detta (in cui ogni organo sociale è stato nominato e svolge le sue funzioni permettendo alla società di vivere, di determinarsi e di intrattenere rapporti con i terzi) e, infine, quella della liquidazione della società. Tali condotte possono essere realizzate da quelli che sono i soggetti protagonisti di ciascuna fase della vita sociale: si pensi, a mero titolo esemplificativo, agli amministratori, ai soci, ai sindaci, ai liquidatori e a tutti gli altri soggetti cui fanno riferimento gli artt. 2621 e ss. c.c. (compresi quelli a cui possono essere estese le qualifiche soggettive ex art. 2639 c.c. - ad esempio l'amministratore di fatto della società).
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