Nella prima fase dell'esperienza comunitaria il processo di internazionalizzazione dei fenomeni politici e sociali e quello di decentramento delle strutture decisionali si svolgevano in modo parallelo.
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La partecipazione alle Comunità europee determinava un trasferimento di "quote" di sovranità in capo alle Comunità europee ed una contestuale erosione delle prerogative riconosciute dalla Carta costituzionale ai livelli sub-statali (senza che a ciò potesse in qualche modo porsi rimedio sul piano interno, attraverso meccanismi di partecipazione alla fase "ascendente" o a quella "discendente" del diritto comunitario). Dal canto loro, le Comunità europee si mostravano del tutto indifferenti alla dimensione istituzionale di tipo regionale e locale degli Stati membri. Questo stato di cose, oggi, è in via di superamento. L'Unione ritiene, infatti, che il decentramento politico-istituzionale sia parte costitutiva della sua identità costituzionale. Sul piano verticale, attraverso il richiamo ai principi di libertà e democrazia, il decentramento è assunto quale principio costituzionale comune agli Stati membri. Sul piano orizzontale tramite la prossimità e la sussidiarietà, le elezioni comunali e il Comitato delle Regioni, il decentramento è inteso quale principio generale del diritto europeo.
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